25 Aprile 2024
visibility
News
www.siproject.net

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 10 DEL 13 MARZO 2015

13-03-2015 15:36 - Circolari Settimanali
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE

UN RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER MEDICINALI
In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi si riepilogano in questa scheda le regole per fruire della detrazione del 19% relativa alle spese per medicinali sostenute nel 2014. Si ricorda che gli importi di spesa vanno indicati in dichiarazione al lordo della franchigia di 129,11 Euro, sia per il modello 730 sia per il modello Unico PF.
Pagina 5

IL NUOVO REGIME FORFETARIO, VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
L´introduzione del regime agevolato forfetario comporta la necessità per i contribuenti di valutarne la convenienza rispetto al regime ordinario. Oltre alle notevoli semplificazioni vi sono anche una serie di limiti da rispettare per poter usufruire del regime, che potrebbero ridurre i vantaggi della sua adozione. In questa scheda verranno riepilogati gli aspetti cui prestare maggiore attenzione prima del passaggio al nuovo regime.
Pagina 8

SOPPRESSO IL MODELLO IRE
I soggetti con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare non dovranno presentare, entro il prossimo 31.3.2015, il mod. IRE in relazione alle spese sostenute nel 2014 per interventi proseguiti nel 2015. Tale obbligo infatti è stato soppresso ad opera dell´art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali).
Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

COMUNICAZIONE BLACK-LIST
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte, analizzeremo le nuove modalità di invio dati relativi alle operazioni con i Paesi black-list, alla luce delle recenti novità introdotte dal D.lgs. 175/2014 che ha semplificato tale adempimento.
Pagina 14

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell´Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19

RISOLUZIONI DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell´Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19

I COMUNICATI STAMPA DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell´Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 16.03.2015 AL 31.03.2015
Pagina 20

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali dell´ultima settimana.

Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l´Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni. In particolare, ha precisato che l´agevolazione con Iva al 10, va calcolata al netto del valore dei "beni significativi", tra i quali rientrano ad esempio gli infissi. Per l´Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente elencati i "beni significativi". Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l´aliquota IVA del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi beni.

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 5 marzo scorso relativa alla causa C-479/13 relativa a un caso francese sull´aliquota IVA da applicare agli e-book, ha affermato che la vendita di libri digitali o elettronici non sconta l´IVA agevolata. La Corte ha ricordato che, secondo la normativa europea, le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi elencate nell´allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa riferimento, al punto 6, alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia a cessioni di beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro elettronico qualificare come bene materiale. Questa pronuncia è in linea con l´attuale prassi dell´Amministrazione finanziaria italiana (circolare n. 23/E/2014), secondo cui il libro digitale scaricabile da internet è riconducibile alla categoria dei prodotti editoriali elettronici, oggetto di "commercio elettronico diretto". Si ricorda, però, che l´Italia ha introdotto, a partire dal 2015, l´aliquota IVA ridotta al 4% sugli e-book, aliquota ora a rischio in caso di ricorsi in sede comunitaria.

Con il provvedimento dell´Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2015, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per il modello di pagamento F24, per consentire l´indicazione, oltre del codice Bban, anche del codice Iban. La duplice modalità di identificazione del conto corrente consentirà il graduale adeguamento delle procedure utilizzate dai contribuenti e dei loro intermediari abilitati. evitando l´indicazione del codice fiscale e dei dati dei vari soggetti coinvolti nella presentazione del modello F24.

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il 9 marzo la circolare n. 1/E/DF, sull´estensione dell´obbligo di fatturazione elettronica a tutte le Pubbliche Amministrazioni da parte degli operatori privati che parte il prossimo 31 marzo 2015, chiarendo in maniera definitiva l´ambito di applicazione . Ribadendo quanto affermato nella nota n. 1858 del 27 ottobre 2014, afferma che le amministrazioni destinatarie non sono solo quelle dell´elenco Istat, ma anche le autorità
indipendenti e, comunque, tutte le amministrazioni disciplinate dall´art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; tra le altre: aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali come gli Ordini professionali e le federazioni sportive, compreso il Coni.

Da ricordare, entro lunedì 16 marzo, per le società di capitali, comprese le società consortili, il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura di libri e registri. L´obbligo riguarda anche le società in liquidazione. La tassa annuale è pari a: 309,87 euro, se l´ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è l´1 gennaio dell´anno per il quale si esegue il versamento. Le modalità di pagamento sono diverse a seconda che si tratti:


 del primo anno di inizio attività, in questo caso bisogna utilizzare il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, nella quale vanno riportati gli estremi del versamento;

 di anno successivo a quello di inizio attività, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematica anche tramite compensazione. Va indicato il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali" e, oltre all´importo, l´anno per il quale si effettua il versamento, cioè il periodo di riferimento.

Infine segnaliamo che il contratto preliminare stipulato privatamente prima del preliminare firmato davanti al notaio è legittimo e " produttivo di effetti" . Questo il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4628 del 6 marzo 2015. Spesso utilizzato come prima accettazione di una proposta di acquisto, il preliminare di preliminare si differenzia dal contratto preliminare vero e proprio, che prevede clausole particolareggiate e la presenza di un notaio, come poi il contratto definitivo (il rogito notarile), solitamente contestuale al pagamento. La Suprema Corte modifica così il precedente giudizio di nullità per "inutilità sostanziale" di questa prassi (Cass. n. 8038/2009).

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh

cookie