20 Aprile 2024
visibility
News
www.siproject.net

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO NUMERO 6 DEL 13 FEBBRAIO 2015

17-02-2015 10:00 - Circolari Settimanali
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE

I NUOVI COMPENSI DI CAF E PROFESSIONISTI PER IL 730
Con Decreto MEF 29.12.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, sono stati ridefiniti i compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati per l´elaborazione e la trasmissione del 730. In particolare, i compensi sono stati differenziati in base al tipo di attività svolta per la dichiarazione precompilata, articolando i livelli di remunerazione su 3 scaglioni, con importi unitari a salire nel corso degli anni.
Pagina 5

ENTRO IL 2 MARZO L´INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DEGLI STAMPATI FISCALI EFFETTUATE NEL 2014
Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all´Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell´anno precedente. La trasmissione dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata entro il 2 marzo 2015 in quanto il 28 febbraio cade di sabato.
Pagina 8

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2015: SI SALE A QUOTA 22,65%
Con la Circolare Inps n. 26 del 04.02.2015, sono state rese note le misure dei contributi dovuti da Artigiani e Commercianti per l´anno 2015, che aumentano anche quest´anno dello 0,45% come era stato previsto dalla Manovra Monti.
Pagina 10

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

L´INTERPELLO
Nella nostra consueta rubrica, attraverso una serie di domande e risposte, analizziamo l´istituto dell´interpello, nelle sue varie forme e le relative procedure.
Pagina 14

PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell´Agenzia in ordine cronologico
Pagina 20

RISOLUZIONI DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell´Agenzia in ordine cronologico
Pagina 21

I COMUNICATI STAMPA DELL´AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell´Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 13.02.2015 AL 02.03.2015
Pagina 24

LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali dell´ultima settimana.

Questa settimana, precisamente giovedì 12 febbraio, è scattata la nuova disciplina relativa alle lettere d´intento prevista dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). A tale data, infatti, è terminato il periodo transitorio che andava dal 1° gennaio 2015 all´11 febbraio 2015. In base alla nuova disciplina, la fattura può essere emessa senza Iva solo dopo che il fornitore del bene (o il prestatore di servizio) abbia ricevuto dall´esportatore abituale la lettera d´intento e la ricevuta di invio alle Entrate del nuovo modello "DI" e abbia riscontrato telematicamente l´avvenuta presentazione all´Agenzia delle Entrate. Il fornitore dovrà poi riepilogare a consuntivo nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle lettere d´intento ricevute, sia con ilo metodo vecchio che con quello nuovo. L´11 febbraio, alla vigilia del cambio di regime, le Entrate hanno modificato il modello per la trasmissione telematica delle lettere d´intento degli esportatori abituali (provvedimento n. 19388/2015 dell´11 febbraio). Rispetto a quello approvato due mesi fa, sono state modificate sia la struttura che le istruzioni per la compilazione. L´intervento è finalizzato ad accelerare l´estensione della procedura di comunicazione elettronica delle lettere d´intento a quelle presentate dagli importatori al fine di fruire del plafond in dogana all´atto dell´effettuazione di un´importazione. Secondo le nuove regole, infatti, entro 120 giorni dall´entrata in vigore del decreto semplificazioni, avvenuta il 13 dicembre 2014, l´Agenzia delle Entrate deve condividere con le Dogane la banca dati delle lettere d´intento. In tal modo, l´importatore viene esonerato dall´obbligo di presentare in dogana la dichiarazione d´intento per evitare di pagare l´Iva all´importazione. L´utilizzo del plafond in dogana può riguardare solo una singola importazione. Conseguentemente, le modifiche al modello riguardano solo il quadro "Dichiarazione" riferito alle operazioni singole. Inoltre, il provvedimento segnala che gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale.

Un importante chiarimento dell´Agenzia delle Entrate è giunto questa settimana con riguardo alla Certificazione Unica con comunicato stampa del 12 febbraio 2015. In particolare, le Entrate hanno precisato agli operatori di settore (CAF e professionisti) che, contrariamente a quanto affermato in questi giorni dalla stampa specializzata, il modello definitivo della Certificazione unica (CU), essendo stato pubblicato il 15 gennaio 2015, è stato approvato nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Lo stesso vale per le specifiche tecniche per l´invio telematico dei dati contenuti nel modello CU, rese disponibili anch´esse il 15 gennaio 2015 e, quindi, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Inoltre, le Entrate ricordano di aver già organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l´invio delle certificazioni. Pertanto, per l´Agenzia, non sussistono motivi per una proroga del termine di trasmissione telematica del
modello CU, che resta fissato al 9 marzo 2015. Tuttavia, per semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all´Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativo il c.d. "bonus bebè" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 125, Legge n. 190/2014). Il decreto, in realtà, era atteso entro la fine di gennaio, ma è stato approvato solo ora. In più, perché il bonus sia realmente fruibile, si dovrà attendere che l´Inps recepisca il provvedimento e ne dia comunicazione con una circolare o un messaggio nei prossimi giorni. L´erogazione del bonus, infatti, non è automatica, ma avviene su richiesta all´Inps da parte degli interessati entro 90 giorni dalla nascita del figlio. Il bonus è stato introdotto per favorire le nascite in Italia e consiste in un importo di 960 euro all´anno, da erogarsi su base mensile (80 euro al mese), per ogni nuovo nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L´incentivo viene riconosciuto alle famiglie che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. Se, poi, l´Isee non supera i 7.000 euro, l´importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l´anno (160 euro al mese). In ogni caso il beneficio viene riconosciuto fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati. Finora i genitori dei bambini nati o adottati quest´anno non hanno potuto presentare la domanda per incassare gli 80 o i 160 euro al mese previsti. Le mensilità perse potranno essere recuperate in base a quanto verrà indicato nei prossimi giorni.

La Corte costituzionale ha bocciato la c.d. "Robin tax", ovvero l´addizionale Ires dovuta dalle imprese petrolifere e del settore energetico, introdotta dal D.L. n. 112/2008. Secondo i giudici, la Robin tax viola i principi di uguaglianza e di capacità contributiva. L´udienza si è tenuta lo scorso 13 gennaio, ma la decisione non era stata ancora divulgata finora. La questione dell´illegittimità costituzionale della Robin tax era stata sollevata dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Per far salvi i conti dello Stato e non aprire un buco di qualche miliardo di euro, la Consulta ha espressamente disposto che la sentenza produrrà effetti soltanto "pro futuro", non avrà quindi effetti retroattivi, che altrimenti determinerebbero "una grave violazione dell´equilibro di bilancio ai sensi dell´articolo 81 della Costituzione». Un effetto retroattivo avrebbe dato luogo, infatti, a restituzioni e rimborsi per le imprese che dal 2008 sono state chiamate a versare l´addizionale Ires.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh

cookie